Con la circolare direttoriale del 29 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito importanti chiarimenti sull’iscrizione e sul mantenimento dello status di startup innovativa, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 193/2024.

La legge ha modificato l’art. 25 del D.L. 179/2012 (Startup Act), ridefinendo criteri e condizioni per accedere e permanere nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Le principali modifiche sono contenute negli articoli 28 e 29 della legge:

  1. Ridefinizione di “startup innovativa” (art. 28)
  • Viene aggiunto il requisito di rientrare nella definizione europea di PMI (secondo la Raccomandazione 2003/361/CE).
  • È esclusa l’ammissibilità delle startup che svolgono attività prevalente di agenzia o consulenza.
  • Sono introdotti due nuovi commi:
    • Comma 2-bis: consente di restare iscritti oltre i tre anni (fino a un massimo di cinque), a patto di soddisfare determinati requisiti aggiuntivi.
    • Comma 2-ter: permette un’ulteriore estensione (fino a un totale di nove anni) per startup in fase di “scale-up”, previo rispetto di specifici criteri.
  1. Disposizioni transitorie (art. 29)

Le startup già iscritte alla sezione speciale devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro:

  • 12 mesi dalla fine del terzo anno d’iscrizione (se iscritte da oltre 18 mesi);
  • 6 mesi dalla stessa scadenza (se iscritte da meno di 18 mesi).

Per rispondere ai dubbi interpretativi, la circolare ministeriale illustra i seguenti punti:

Iscrizione alla sezione speciale

  • È necessario utilizzare un modello di autocertificazione unico, approvato dal Ministero e disponibile presso gli Uffici Camerali.
  • La startup deve:
    • rientrare nella definizione UE di PMI;
    • avere, a partire dal secondo anno, un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, secondo l’ultimo bilancio approvato.

Questi due requisiti (qualifica di PMI e soglia produttiva) devono coesistere.

Verifica della qualifica di PMI

  • Si considerano anche le imprese collegate o associate.
  • Le startup controllate da grandi imprese non sono ammesse.

Esclusione di attività prevalenti di agenzia o consulenza

Le startup non possono avere come attività principale:

  • Consulenza: intesa come attività professionale svolta da imprese con esperienza nella materia che forniscono assistenza e pareri.
  • Agenzia: cioè attività di intermediazione commerciale (es. agenti o rappresentanti ai sensi della Legge 204/1985).

Sono escluse in particolare le imprese con codici ATECO:

  • 70.2 – Consulenza gestionale;
  • 74.99 – Altre attività professionali e scientifiche n.c.a.

Per le startup già iscritte alla data di entrata in vigore della legge, che esercitano in prevalenza attività escluse, non è prevista la cancellazione immediata. Potranno dimostrare il possesso dei requisiti aggiornati con la successiva dichiarazione annuale.

Permanenza oltre 3 o 5 anni

  • Dopo 3 anni, è possibile restare nella sezione speciale fino a 5 anni se si soddisfa almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2-bis (es. investimenti in ricerca, personale altamente qualificato, brevetti).
  • Dopo i 5 anni, si può ottenere un’ulteriore estensione biennale (massimo 4 anni aggiuntivi, fino a 9 anni totali) se si verifica almeno una delle condizioni del comma 2-ter, tra cui:
    • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR, superiore a 1 milione di euro;
    • raddoppio annuo dei ricavi da gestione caratteristica.

Il rispetto dei requisiti del comma 2-ter va documentato alla scadenza del quinto anno.

Fine dei benefici straordinari post-Covid

La proroga introdotta con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) che permetteva la permanenza oltre i 60 mesi (fino a 72) è scaduta. Pertanto, le startup che al 18 dicembre 2024 hanno superato i 60 mesi dalla costituzione devono essere cancellate d’ufficio, salvo passaggio alla sezione dedicata alle PMI innovative.

Startup innovative: nuove regole e chiarimenti dal MIMIT
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