Nel solco delle politiche di sostegno all’economia del settore turistico, la legge di Bilancio 2025 ha confermato per l’anno corrente un’importante agevolazione destinata ai lavoratori del comparto: il cosiddetto trattamento integrativo speciale, pensato per premiarli per il lavoro notturno o straordinario effettuato nei giorni festivi tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025.

Con questa misura, lo Stato intende valorizzare concretamente il lavoro dei dipendenti del comparto turistico, favorendo al contempo una gestione fiscale snella per i datori di lavoro. Un segnale chiaro verso un settore strategico per l’economia nazionale, specialmente nella stagione di piena attività.

L’agevolazione si rivolge ai dipendenti privati appartenenti ai seguenti ambiti:

  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, stabilimenti balneari, sale da ballo, ecc.),
  • imprese del settore turistico in senso più ampio, inclusi hotel, agenzie del turismo, stabilimenti termali e altri operatori nel tempo libero e l’accoglienza.

È indispensabile che il reddito da lavoro dipendente del 2024 non superi i 40.000 €. Nel conteggio rientrano tutti i redditi da lavoro dipendente, anche se percepiti da datori diversi o in settori diversi.

Si tratta di un incentivo pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro notturno e lo straordinario svolto nei giorni festivi, purché avvenuti nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. Questa somma:

  • non concorre al reddito imponibile del lavoratore, quindi è esente da tassazione;
  • deve essere richiesta dal lavoratore tramite una autocertificazione del reddito percepito nel 2024;
  • viene erogata in busta paga, di norma già nel primo cedolino utile, insieme a eventuali arretrati;
  • e deve essere riportata nella Certificazione Unica (CU) relativa all’anno di erogazione;

Il bonus non grava sull’azienda: il sostituto d’imposta – cioè il datore di lavoro – può recuperare l’importo anticipato mediante compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 1702 – “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Il codice è stato formalizzato con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, e ridenominato rispetto a versioni precedenti (2023–2024) mantenendo indicazioni operative analoghe.

La compensazione va indicata nella sezione “Erario” del modello F24, nella casella “importi a credito compensati”, seguendo le modalità già previste nelle risoluzioni antecedenti.

Inoltre, le date e riferimenti temporali vanno compilati con accuratezza, riflettendo correttamente il periodo di corresponsione del bonus.

Il bonus va maturato tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025, ma l’erogazione può avvenire anche successivamente, purché entro il termine del conguaglio di fine anno. In pratica, l’azienda potrà anticipare le cifre entro dicembre 2025, purché incluse nella CU e compensate con il codice tributo entro i termini di presentazione ordinaria.

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