L’ INPS ha pubblicato nelle scorse settimane le istruzioni operative per accedere all’incentivo contributivo rivolto alle imprese nate da processi di aggregazione societaria. La misura, introdotta dall’articolo 4-ter del Decreto‑legge n. 4/2024 (convertito in legge con modificazioni), è sperimentale e riguarda il biennio 2024-2025.

In sostanza, le nuove imprese che derivano da fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni — e che risultino avere un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori — possono beneficiare di un esonero contributivo a carico del datore di lavoro. Questo esonero copre il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi, con un massimale annuo per lavoratore di 3.500 euro. Successivamente è prevista la possibilità di prolungare per ulteriori 12 mesi l’agevolazione, questa volta con un tetto annuo di 2.000 euro per lavoratore.

L’accesso all’incentivo è tuttavia subordinato a condizioni precise. Le imprese devono aver sottoscritto, in sede governativa con la partecipazione dei ministeri competenti e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, un accordo che preveda un progetto industriale e un piano di politica attiva. Tale piano deve includere almeno 200 ore complessive di formazione o riqualificazione per ciascun lavoratore interessato dal processo di aggregazione. Inoltre, l’operazione societaria deve generare la nuova impresa entro un termine definito, a partire dalla sottoscrizione dell’accordo, in alcuni casi entro 60 giorni.

È altresì prevista la condizione della tutela occupazionale: le imprese beneficiarie sono infatti tenute a mantenere i livelli occupazionali per un periodo minimo che, in alcuni casi, arriva a 48 mesi dalla data dell’operazione societaria, salvo cause autorizzate come dimissioni volontarie o cessazioni per giusta causa. Nel caso in cui vengano rilevate violazioni — ad esempio licenziamenti non consentiti o mancata attuazione dei programmi formativi — è prevista la revoca del beneficio e il recupero delle somme agevolate, con l’applicazione di sanzioni.

Sul piano operativo, l’INPS ha anche indicato i codici da utilizzare nei flussi contributivi per l’esposizione dell’agevolazione (es. «IN24», «L631», «L632») e ha previsto che i conguagli di importi arretrati possano essere effettuati nei flussi Uniemens del mese di dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026.

La misura appare dunque come un tentativo del legislatore e delle istituzioni di favorire processi di consolidamento aziendale e aggregazione d’impresa in un contesto economico complesso, puntando sia sulla dimensione economica che sulla tutela del lavoro. Allo stesso tempo, tuttavia, le restrizioni — la soglia minima di 1.000 lavoratori, l’accordo sindacale obbligatorio, la formazione di 200 ore — rappresentano vincoli non trascurabili, che potrebbero limitarne l’applicazione a operazioni di rilievo e non a tutte le imprese consolidate del panorama nazionale.

Per le aziende che rientrano nei requisiti la misura rappresenta una opportunità rilevante di alleggerimento contributivo; resta però da valutare nei prossimi mesi quanto e con quale rapidità sarà utilizzata, e se sarà effettivamente in grado di incidere sui processi di aggregazione in Italia.

Aggregazioni d’impresa, via libera dall’INPS agli incentivi contributivi
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