
Dal 24 gennaio 2026 entra in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, con cui l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 e aggiorna in modo significativo il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008. Il senso dell’intervento è rendere preventiva la gestione del rischio amianto, rafforzando gli obblighi prima dell’avvio dei lavori, rendendo più robusta la tracciabilità documentale e abbassando la tolleranza operativa nei cantieri, soprattutto quando l’amianto non era stato individuato in fase preliminare.
L’amianto resta infatti un problema concreto perché è ancora presente in moltissimi edifici e impianti, con un rischio che non riguarda solo le bonifiche classiche, ma anche ristrutturazioni, demolizioni, manutenzioni e interventi in emergenza. Proprio su questo punto la nuova disciplina amplia e chiarisce il campo di applicazione, rendendo più esplicito che le regole si applicano a tutte le attività in cui l’esposizione esiste o può esistere, includendo anche contesti come lo scavo in pietre verdi e alcune attività legate a gestione di emergenze.
Una delle novità riguarda la fase pre-cantiere. Prima di avviare lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari. Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 257/1992, l’obbligo si rafforza: se le informazioni non sono disponibili, serve un esame da parte di un operatore qualificato e il risultato deve essere acquisito prima dell’inizio dei lavori.
C’è poi una clausola che pesa molto nella pratica: se c’è anche il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni del Capo (quindi si entra nel regime pieno di tutele e adempimenti). È un modo per evitare “zone grigie” e per responsabilizzare la filiera (committenti, imprese, subappalti) già nella fase di pianificazione.
Il decreto interviene anche sul modo in cui la valutazione del rischio deve orientare le scelte. Viene introdotto il principio per cui, per qualsiasi attività che possa presentare rischio di esposizione, il datore di lavoro valuta natura e grado dell’esposizione e deve dare priorità alla rimozione dell’amianto (o dei materiali che lo contengono) rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica.
Resta il tema delle cosiddette esposizioni sporadiche e di debole intensità, ma cambia un dettaglio che diventa enorme sul piano degli adempimenti: l’esenzione viene ristretta e, in concreto, oggi la norma dice che in questi casi non si applica l’art. 250 (Notifica) solo se la valutazione dimostra chiaramente che il valore limite non sarà superato, e solo per attività tipizzate (ad esempio brevi manutenzioni su materiali non friabili, rimozioni senza deterioramento di materiali non degradati, incapsulamenti/confinamenti in buono stato, campionamenti e controllo aria).
La notifica preventiva viene riscritta in modo molto concreto. Prima dell’inizio dei lavori (manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento e trattamento rifiuti, bonifiche, attività estrattive o scavi in pietre verdi) in cui i lavoratori sono o possono essere esposti, il datore di lavoro presenta notifica all’organo di vigilanza competente. La notifica può essere fatta anche in via telematica, persino tramite organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Ma soprattutto cresce il livello di prova richiesto: nella notifica devono comparire almeno ubicazione e aree, tipo e quantitativi di amianto, procedure e misure (incluse decontaminazione e gestione aria in ambienti chiusi), numero dei lavoratori e – punto molto delicato – elenco dei lavoratori, certificati individuali di formazione e data dell’ultima visita medica periodica. E una parte della documentazione (quella riferita ai lavoratori) va conservata per 40 anni.
Il perno tecnico della riforma è il valore limite di esposizione. Fino al 20 dicembre 2029 i datori di lavoro devono assicurare che nessun lavoratore sia esposto a concentrazioni superiori a 0,01 fibre per cm³, misurate come media ponderata su 8 ore (TWA); dal 21 dicembre 2029 il limite resta 0,01 fibre/cm³, ma la misurazione deve essere coerente con i metodi più avanzati previsti per il controllo dell’esposizione.
Se il valore limite viene superato, oppure se c’è motivo di ritenere che siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori e tali da generare polvere, i lavori cessano immediatamente e riprendono solo dopo misure adeguate di protezione, individuando e correggendo le cause del superamento.
Anche la parte di monitoraggio diventa più strutturata: le misure vanno fatte a intervalli regolari, durante fasi operative specifiche, tramite campionamento personale sul lavoratore (ed eventualmente ambientale in aria confinata), e i risultati devono confluire nel documento di valutazione dei rischi.
C’è poi un passaggio tecnico ma decisivo sul metodo. Fino al 20 dicembre 2029 è ammessa la microscopia ottica in contrasto di fase (con metodi equivalenti), ma dal 21 dicembre 2029 si passa a microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), prendendo in considerazione anche fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Un successivo decreto del Ministero della Salute (di concerto con il Ministero del Lavoro) dovrà definire metodi di campionamento e conteggio.
Sul fronte delle procedure di cantiere, una modifica mirata ma importante riguarda i lavori di rimozione/demolizione in condizioni particolari. Viene rafforzata la verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, prevedendo anche la possibilità di misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro. È un modo per ridurre il rischio “residuo” quando il cantiere passa da una fase di bonifica a lavorazioni ordinarie.
Il decreto alza l’asticella anche sul fattore umano. La formazione deve coprire con particolare attenzione scelta e corretta utilizzazione dei DPI, soprattutto quelli di protezione delle vie respiratorie, e deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici. Per chi effettua lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, è prevista anche formazione sull’uso di attrezzature e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre.
Quanto alla sorveglianza sanitaria, viene esplicitato che riguarda i lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione derivante da manipolazione attiva: visita prima di essere adibiti e periodicamente (almeno ogni tre anni o secondo il medico competente), e soprattutto una visita medica anche alla cessazione del rapporto di lavoro, con indicazioni al lavoratore su prescrizioni e opportunità di controlli successivi.
Infine, la “memoria” dell’esposizione viene resa più robusta: il datore di lavoro deve iscrivere i lavoratori nel registro e inviarne copia agli organi di vigilanza e all’INAIL (che sostituisce i riferimenti storici a ISPESL), con conservazione della documentazione per 40 anni.
