I primi due settori coinvolti: commercio all’ingrosso alimentare e strutture ricettive.
Entro il 31 marzo le lettere di compliance INPS

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Decreto |
Decreto interministeriale Lavoro–MEF del 27 febbraio 2026 |
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Pubblicazione |
3 marzo 2026, sito Ministero del Lavoro — Pubblicità Legale |
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Norma di riferimento |
Art. 1, commi 5-8, D.L. 28 ottobre 2024, n. 160 (conv. L. 199/2024) |
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Settori coinvolti |
M21U – Commercio all’ingrosso alimentare G44U – Servizi alberghieri ed extra-alberghieri |
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Scadenza compliance INPS |
Entro il 31 marzo 2026 |
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Estensione prevista |
Almeno 6 ulteriori settori entro il 31 agosto 2026 |
Cosa sono gli ISAC
Il 3 marzo 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione di Pubblicità Legale il decreto interministeriale del 27 febbraio 2026, firmato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, commi 5-8, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, introducendo operativamente gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva, acronimo ISAC.
Gli ISAC sono il corrispettivo contributivo degli ISA — gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale già noti ai professionisti e alle imprese. Mentre gli ISA misurano la coerenza dei comportamenti fiscali dei contribuenti, gli ISAC valutano la congruità delle posizioni contributive dei datori di lavoro, con l’obiettivo di individuare e prevenire fenomeni di evasione ed elusione in materia previdenziale e assistenziale.
Il sistema nasce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per il lavoro», Riforma 1.2 «Lavoro sommerso», e rappresenta uno degli strumenti centrali del Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025.
Gli ISAC non sono un duplicato del DURC: non attestano la regolarità contributiva, ma misurano la congruità e l’affidabilità della posizione contributiva del datore di lavoro rispetto ai valori di settore.
Come funzionano: la logica degli indicatori
Il meccanismo degli ISAC si basa su indicatori statistici elaborati congiuntamente da INPS, Agenzia delle Entrate e Sogei S.p.A. (già SOSE). Ogni indice confronta i dati dichiarati dal datore di lavoro — numero di dipendenti, costo del lavoro, ore lavorate, retribuzioni — con i valori medi del proprio settore di appartenenza, classificando la posizione in fasce di affidabilità.
In concreto, l’ISAC può segnalare anomalie quali: un costo del lavoro insolitamente basso rispetto al numero di dipendenti dichiarati, una sproporzione tra fatturato e forza lavoro impiegata, oppure retribuzioni sistematicamente inferiori a quanto previsto dal CCNL di riferimento. Tutti elementi che, nelle categorie più a rischio, possono essere sintomo di lavoro sommerso o di sottodichiarazione contributiva.
I datori di lavoro vengono classificati in due categorie principali: chi rientra nella «fascia di normalità», senza scostamenti dagli indicatori attesi, e chi presenta scostamenti classificati come «lievi» o «significativi». La classificazione non comporta automaticamente l’avvio di un accertamento, ma orienta le priorità ispettive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I settori coinvolti nel 2026
Il decreto del 27 febbraio 2026 individua i primi due comparti su cui gli ISAC sono operativi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il primo settore, identificato con il codice M21U, riguarda il Commercio all’ingrosso alimentare e include un ampio ventaglio di attività ATECO: dal commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi e conservati (31.10, 31.20), alle carni fresche e surgelate (32.10), ai prodotti lattiero-caseari e uova (33.10), agli oli e grassi alimentari (33.20), fino alle bevande alcoliche (34.10) e ad altre categorie merceologiche del settore agroalimentare. Si tratta di un comparto storicamente caratterizzato da elevata frammentazione e da fenomeni di irregolarità contributiva.
Il secondo settore, codice G44U, comprende i Servizi alberghieri ed extra-alberghieri, includendo hotel, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence (ATECO 20.51), alloggi connessi alle aziende ittiche (20.53) e alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero (90.20). Il turismo extralberghiero è uno dei settori con la più alta incidenza di lavoro nero e grigio in Italia.
Entro il 31 agosto 2026 gli ISAC verranno estesi ad almeno altri sei settori ad alto rischio di evasione ed elusione contributiva. L’elenco dei nuovi comparti sarà definito con successivo decreto ministeriale.
Le lettere di compliance INPS: cosa aspettarsi entro il 31 marzo
Il decreto stabilisce che entro il 31 marzo 2026 l’INPS trasmetterà in via telematica a tutti i datori di lavoro rientranti nei due settori coinvolti una comunicazione di compliance. Il documento avrà carattere preventivo e collaborativo, e non costituisce automaticamente un atto di accertamento di irregolarità.
La comunicazione conterrà tre elementi fondamentali: l’indicazione dell’eventuale scostamento rispetto ai valori normali degli indicatori ISAC, la classificazione dello scostamento come «lieve» o «significativo», e — ove tecnicamente possibile — una stima indicativa del numero di giornate lavorative necessarie per rientrare nella fascia di normalità.
Per i datori di lavoro classificati in fascia di normalità, la comunicazione avrà valore premiale: il loro nominativo viene trasmesso dall’INPS al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e questo li esclude dagli accertamenti ispettivi prioritari nella programmazione annuale della vigilanza contributiva. Un incentivo concreto alla compliance volontaria.
Cosa devono fare le imprese
Per i datori di lavoro operanti nei settori M21U e G44U, il consiglio prioritario è verificare con tempestività la propria posizione contributiva prima dell’arrivo della comunicazione INPS. In particolare, è opportuno controllare la coerenza tra i dati dichiarati — numero di dipendenti, ore lavorate, retribuzioni — e i valori di settore, e assicurarsi che eventuali irregolarità pregresse vengano sanate prima della scadenza del 31 marzo.
Per i comparti che verranno coinvolti nella seconda fase dell’estensione (entro agosto 2026), è il momento di avviare una verifica preventiva della propria esposizione al rischio, in collaborazione con il consulente del lavoro o il commercialista di riferimento. Il sistema premiale degli ISAC, analogamente a quello degli ISA, rende conveniente un comportamento proattivo: essere classificati in fascia di normalità offre una protezione concreta dall’attività ispettiva.
AsNALI segue con attenzione l’evoluzione della normativa ISAC e rimane a disposizione dei propri associati per aggiornamenti, chiarimenti e supporto operativo.
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 (art. 1, commi 5-8)
- Decreto interministeriale Lavoro–MEF del 27 febbraio 2026, pubblicato il 3 marzo 2026 sul sito del Ministero del Lavoro
- Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 (PNRR M5C1 – Riforma 1.2)
