
Confermato anche per il 2025 lo sgravio dell’11,50% sui contributi previdenziali per gli operai del settore edile. Le istanze vanno trasmesse esclusivamente online tramite il modulo “Rid-Edil” nel Cassetto previdenziale INPS. Scadenza improrogabile: domenica 15 marzo 2026.
Si avvicina una scadenza cruciale per le imprese del settore costruzioni: il 15 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per presentare all’INPS la domanda di riduzione contributiva prevista per l’anno 2025. Lo sgravio, confermato nella misura dell’11,50%, rappresenta un risparmio concreto sul costo del lavoro per migliaia di aziende edili italiane, dall’industria all’artigianato. Chi non presenta la domanda entro la scadenza perde definitivamente il diritto all’agevolazione.
Il quadro normativo
La misura trae origine dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 341/1995, che ha istituito in via strutturale la riduzione contributiva per il settore edile. La percentuale di sconto viene fissata anno per anno con decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia). Per il 2025, il decreto del 29 settembre 2025 — pubblicato il 24 ottobre 2025 — ha confermato la misura dell’11,50%, in linea con gli anni precedenti.
Le istruzioni operative per la fruizione sono contenute nella Circolare INPS n. 145 del 21 novembre 2025, che disciplina nel dettaglio i requisiti di accesso, le modalità di presentazione dell’istanza, i codici da utilizzare nel flusso UniEmens e le verifiche automatiche effettuate dall’Istituto.
A chi spetta l’agevolazione
La riduzione si applica ai datori di lavoro classificati nel settore edile, sia nell’industria che nell’artigianato, in possesso dei seguenti codici statistici contributivi:
- Industria: codici da 11301 a 11305
- Artigianato: codici da 41301 a 41305
È fondamentale sottolineare che lo sgravio si applica esclusivamente agli operai — intesi come lavoratori dipendenti con qualifica operaia occupati per 40 ore settimanali. Sono esclusi dall’agevolazione impiegati, quadri e dirigenti, per i quali i contributi restano dovuti in misura ordinaria. Non si applica, inoltre, l’agevolazione in presenza di contratti di solidarietà — limitatamente ai lavoratori con orario ridotto.
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Requisiti per accedere alla riduzione → Applicazione del CCNL Edilizia (industria o cooperative) → Iscrizione alla Cassa Edile territorialmente competente → DURC in regola (regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Casse Edili) → Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) → Assenza di condanne definitive per violazioni in materia di lavoro (quinquennio precedente) → Corretta applicazione delle disposizioni sull’imponibile contributivo (art. 1, D.L. 338/1989) |
Come presentare la domanda
Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica, tramite il modulo “Rid-Edil” disponibile sul portale INPS al seguente percorso:
Cassetto previdenziale aziendale → Comunicazioni on-line → Invio nuova comunicazione → modulo Rid-Edil
L’accesso richiede credenziali SPID, CIE o CNS. Le domande per le matricole sospese o cessate devono invece essere inviate tramite la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile dell’Allegato 2 della Circolare 145/2025.
L’INPS elabora le domande entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, alla posizione contributiva viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026. L’esito è consultabile direttamente nel Cassetto previdenziale.
Fruizione nel flusso UniEmens
Una volta ottenuta l’autorizzazione, lo sgravio va esposto correttamente nel flusso contributivo UniEmens utilizzando i seguenti codici causale:
- L206 — per il beneficio corrente (da novembre 2025), nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
- L207 — per il recupero degli arretrati 2025 (mesi precedenti), nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>
Il beneficio può essere utilizzato nelle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza febbraio 2026, con relativo versamento entro il 16 marzo 2026. Attenzione: per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono comunque fruire dello sgravio nel primo flusso utile, valorizzando l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La riduzione contributiva edile è generalmente cumulabile con altre agevolazioni, come la Decontribuzione Sud e l’incentivo per l’assunzione di giovani under 36. In questi casi le agevolazioni si applicano in sequenza sulla contribuzione dovuta.
Non è invece cumulabile con agevolazioni specifiche che escludono espressamente il cumulo con altre riduzioni, come l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 22 del D.L. n. 60/2024. L’INPS effettua verifiche automatiche sia in fase di accoglimento della domanda sia in fase di fruizione: l’esposizione dello sgravio in UniEmens può essere bloccata se l’azienda non risulta coerente con i codici ammessi, anche se precedentemente autorizzata.
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Riepilogo scadenze e dati chiave → Scadenza domanda: 15 marzo 2026 (via modulo Rid-Edil nel Cassetto previdenziale INPS) → Misura dello sgravio: 11,50% sui contributi previdenziali e assistenziali → Periodo di riferimento: gennaio – dicembre 2025 → Codice autorizzazione in caso di esito positivo: 7N (nov. 2025 – feb. 2026) → Fruizione UniEmens: fino alla competenza di febbraio 2026 → Versamento: entro il 16 marzo 2026 → Riferimento normativo: art. 29 D.L. 244/1995 – Circolare INPS n. 145/2025 |
