Il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 ha dettato quelle che sono le regole a cui le aziende devono attenersi per quanto concerne la Sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal proposito il decreto ha sancito l’obbligatorietà di svolgere dei corsi specifici per ogni settore. 

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
Sezione I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI*

ART. 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

SANZIONI PENALI SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3];

 

ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4].

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)]

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ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

SANZIONI PENALI SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE

1.      Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i

dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le

attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a)      nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

•  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)].

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

•  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)].

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

• arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

• ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)].

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

• sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)].

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)].

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)].

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)].

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

• arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)];

 

per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)].

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

• ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)].

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)].

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

•  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)];

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)].

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

•  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)].

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)].

*Rev. Febbraio 2019