La Legge di Bilancio 2021, ha confermato e potenziato il Credito d’Imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Il bonus fiscale può essere considerato un primo step del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, collegato al Recovery Fund.

 

Beneficiari

Col decreto del 26 maggio 2020, il Mise individua quali beneficiarie delle agevolazioni fiscali tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che effettuano investimenti in attività di ricerca & sviluppo.

Il Decreto precisa anche che assumono rilevanza anche le attività di ricerca e sviluppo svolte nel corso del periodo d’imposta agevolato che costituiscono prosecuzione di progetti avviati in precedenti periodi d’imposta.

 

Agevolazioni

Il credito d’imposta, oggetto dell’incentivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione:

  • 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo (comma 200);
  • 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione tecnologica (comma 201);
  • 15% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica green (comma 201);
  • 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione estetica (comma 202).

Per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici, la misura del credito d’imposta è del:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

 

Progetti agevolabili

Sono considerate ammissibili al credito d’imposta le attività di:

  • ricerca e sviluppo con particolare riferimento a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
  • innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

 

Spese ammissibili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili:

  • le spese per il personale impiegato per ciascuna attività per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  • le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
  • le spese per contratti di ricerca aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo;
  • limitatamente all’attività di ricerca e sviluppo le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o spese per contratti con commissionari; 
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile nel limite massimo del 30% delle spese di personale o per contratti con commissionari.

 

Adempimenti e Codici

Per poter usufruire del credito d’imposta le imprese interessate dovranno fare comunicazione dell’intento al Mise producendo:

  • certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale);
  • relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione

 

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Si tratta di tre codici spendibili come compensazione, attraverso il modello di pagamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • Codice 6938 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • Codice 6939 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • Codice 6940 denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo 20-21-22: le regole e i codici

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *