Licenziato il 28 maggio dal Consiglio dei ministri, il Dl 77/2021 sulla governance del PNRR, composto da 67 articoli e 4 allegati, si suddivide di due parti: la prima (Governance), individua le strutture deputate al controllo, attuazione e monitoraggio del Piano, evidenziandone livelli, compiti e funzioni; la seconda (Semplificazioni) introduce interventi volti a rafforzare la capacità amministrativa della PA in vari settori e snellisce le procedure per la realizzazione dei progetti.

In merito alla governance, sono stabiliti due livelli:

  • indirizzo politico e controllo, affidati rispettivamente alla cabina di regia, presieduta dal premier Draghi e istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF cui spetta anche il compito di rendicontazione alla Ragioneria generale;
  • attuazione, che coinvolge i Ministeri interessati dal piano e le regioni e gli enti locali, che saranno chiamati in causa per realizzare i progetti.

Alla cabina regia viene affiancata una segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.

Il controllo tecnico e la rendicontazione, sono affidate al Servizio centrale per il PNRR, una struttura della Ragioneria generale del MEF, articolata in una dirigenza generale e sei uffici dirigenziali.

Alla Ragioneria è affidato anche il compito di audit e di monitoraggio anti-corruzione, che sarà svolto da un ufficio dirigenziale in posizione di indipendenza funzionale dalle amministrazioni coinvolte nel Piano.

L’attuazione dei progetti, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell’intervento, è invece affidata ad Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali. In particolare, le Amministrazioni dovranno individuare o costituire una struttura di coordinamento con il Servizio centrale per il PNRR.

In tema di semplificazione, viene istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.

È istituito, poi, un Tavolo permanente composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, con funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR.

Il mancato rispetto degli impegni da parte delle PA centrali e locali, faranno scattare un conto alla rovescia di 30 giorni oltre il quale, in caso di inerzia perdurante, il CdM potrà individuare, grazie ai poteri sostitutivi affidati al premier, l’amministrazione o l’ente, l’organo cui attribuire facoltà di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione dei progetti.

In caso di diniego, proveniente da un organo statale, la Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del CdM.

Se il dissenso proviene invece da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.

Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

PNRR, pubblicato il testo su governance e semplificazione
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