Con un apposito Provvedimento, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, in conseguenza della temporanea difficoltà di accesso al servizio telematico, ha prorogato il termine ultimo per la prenotazione del Bonus pubblicità 2022 dal 31.3 all’8.4.2022.

L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

La misura nasce per sostenere gli investimenti pubblicitari delle imprese che non sarebbero altrimenti in grado di farli ed è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

L’agevolazione è concessa nel limite di 90 milioni di euro complessivi per gli investimenti in advertising, di cui fino a 65 milioni sempre per la stampa e l’online e fino a 25 milioni per le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il bonus si potrà usare per ottenere un rimborso sulle spese legate alla pubblicità su emittenti radio-televisive locali e nazionali e su carta stampata ma sono escluse le campagne pubblicitarie effettuate sui canali digitali, come social network e motori di ricerca.

Non si può chiedere quindi l’agevolazione per le campagne pubblicitarie lanciate su Facebook o Google Ads. Allo stesso modo, non si ha diritto al contributo per pubblicità su volantini, cartellonistica, su schermi di sale cinematografiche e altri canali simili.

Possono richiedere l’agevolazione imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali con residenza fiscale in Italia.

Il bonus viene erogato in compensazione F24, come crediti d’imposta, che il soggetto può utilizzare per compensare il pagamento di altri tributi F24.

Le domande per ottenere il bonus riguardano sia investimenti pubblicitari da effettuare sia già effettuati nell’anno corrente. Nel primo caso la domanda va presentata entro l’8 aprile in via telematica, accedendo all’area personale del sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite SPID, CIE, CNS o Entratel e Fisconline.

Per inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, invece la finestra si aprirà dal 1° al 31 gennaio 2023, periodo in cui si potranno segnalare le spese sostenute che permettono di calcolare il credito d’imposta. Infine, il modello approvato dovrà essere inoltrato al Dipartimento per l’informazione e l’Editoria online tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Pubblicità 2022, prorogata la prenotazione all’ 08 aprile
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