I decreti-legge 4/2022 (Sostegni ter), 17/2022 (decreto Energia) e 21/2022 (dl Ucraina bis), hanno in successione riservato alle aziende “energivore” e “non energivore”, dei bonus energia contro il caro prezzi dovuto alla guerra in Ucraina, sotto forma di crediti d’imposta per la fornitura di corrente elettrica da gennaio a settembre 2022.

Con la circolare n.13/E del 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per usufruire delle agevolazioni loro dedicate, le imprese interessate devono essere inserite nell’apposito elenco tenuto dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

Il bonus energia imprese è stato introdotto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica. Il credito d’imposta è pari:

  • al 20% dei rincari in bolletta del primo e secondo trimestre 2022;
  • al 25% sui rincari di fornitura elettrica nel terzo trimestre.

Per ottenere l’agevolazione, le imprese devono essere a forte consumo di energia elettrica (pari ad almeno 1 GWh/anno) e appartenere a uno dei settori individuati dagli allegati alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 o negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

La circolare n.13/E del 13 maggio si sofferma infine sugli articoli 3 e 9 del decreto Ucraina, che riguardano la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti, sia alle imprese energivore sia alle altre tipologie d’impresa.

I bonus, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili solo per intero ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatte salve due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

In tutti i casi si utilizza in compensazione, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici già comunicati dall’Agenzia delle entrate. È cedibile, fino a un massimo di tre volte, di cui la prima libera e le altre due solo verso banche e intermediari.

In caso di cessione del credito, infine, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati che indicano il diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

Bonus Energia, istruzioni per l’uso

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