Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il DPCM 29 dicembre 2022 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022“, che consentirà l’ingresso in Italia di numero massimo di 82705 cittadini stranieri residenti all’estero per lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) e per lavoro autonomo, rispettivamente:

  • 44.000 lavoro stagionale;
  • 30.105 lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale per cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia;
  • 7.000 conversione dei permessi di soggiorno posseduti ad altro titolo in permessi di lavoro;
  • cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine;
  • 500 lavoratori autonomi appartenenti a diverse categorie;
  • 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

Una delle novità per i datori di lavoro riguarda la presentazione della domanda di nulla osta. Prima di procedere con la richiesta, infatti, bisogna verificare presso il Centro per l’impiego competente che non ci siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto per cui si intende far arrivare personale dall’estero.

Questa verifica va effettuata inviando al CPI una richiesta di personale. Sarà necessario trasmettere l’apposito modulo disponibile sul sito dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).

Il CPI coinvolgerà in maniera prioritaria chi riceve sostegni al reddito (NASPI e reddito di cittadinanza) e ha già l’assessment previsto dal Programma GOL, in particolare nei settori individuati dal Decreto Flussi.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta, e pertanto sarà possibile procedere con la domanda di nulla osta, in uno di questi casi:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo per il lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta al colloquio di selezione, salvo giustificato motivo, dopo almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il datore di lavoro dovrà autocertificare una delle ipotesi indicate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale andrà allegata alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.

Come specificato anche nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro del 27 gennaio, un’altra novità di quest’anno riguarda i settori a cui sono riservati i nuovi ingressi. Oltre ai settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, infatti, sono interessati anche quelli della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

La circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023 fornisce le istruzioni per l’invio della domanda.

I moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi sono disponibili sul sito a partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023.

Il DPCM 29/12/2022 stabilisce inoltre che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla relativa domanda.

AsNALI, in quanto firmataria del Protocollo di intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, beneficia della procedura semplificata, ai sensi del DL 73/2022, che esenta il datore di lavoro dall’obbligo di presentazione dell’asseverazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione

Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza nella compilazione della domanda o richiedere abilitazione per operare all’interno del SUI, contattare la sede nazionale all’indirizzo mail presidenza@asnali.org.

Decreto Flussi 2022: le novità per i datori di lavoro
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