Il 17 aprile è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 recante il regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). Il decreto è finalizzato a creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese.

Il regolamento definisce, in particolare:

  • le modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  • la loro durata;
  • i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS;
  • le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
  • le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta di istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

La proposta deve essere contenere:

  • la delimitazione della ZLS, la documentazione identificativa delle aree con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate e evidenziazione di quelle ricadenti nell’Area portuale, nonché di quelle ammesse ai benefici ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale;
  • l’elenco delle infrastrutture, ivi comprese le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
  • un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della ZLS;
  • una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico;
  • l’individuazione delle eventuali semplificazioni amministrative, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge chela regione intende adottare per favorire le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS;
  • l’indicazione degli eventuali pareri già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del Piano di sviluppo strategico;
  • l’indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell’intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
  • l’elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico, nonché le modalità’ di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
  • le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano l’espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZLS;
  • l’individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.

L’istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS è curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ZLS, nuovo regolamento dal 17 aprile
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