Il Decreto Dignità ha introdotto lo sgravio contributivo per il biennio 2019-20

La legge di conversione del Decreto Dignità ha introdotto un esonero contributivo per il biennio 2019-2020 a favore dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati con soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età.

Tale sgravio, contenuto nell’articolo 1 bis del Dl 87/2018, aggiunto in sede di conversione dalla legge 96/2018, entra in vigore dal 1° gennaio 2019, in virtù del fatto che un esonero analogo è attualmente “in vigore”, con l’applicazione della legge 205/2017.

Tale incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati ed in particolare:

a) Datori di lavoro imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
b) Datori di lavoro non imprenditori, ovvero:

  • Enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in Enti pubblici economici;
  • Enti che, per effetto della privatizzazione, si sono trasformati in società di persone  o società di capitali;
  • Ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • Consorzi di bonifica e consorzi industriali;
  • Enti morali ed Enti ecclesiastici.

Restano invece esclusi dallo sgravio contributivo i seguenti datori di lavoro:

  1. Le amministrazioni dello Stato (Accademie, Conservatori statali ecc.);
  2. Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  3. Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro consorzi;
  4. Le Università;
  5. Gli Istituti autonomi case popolari;
  6. Gli enti pubblici non economici Nazionali, Regionali e Locali;
  7. Le aziende sanitarie locali;
  8. Le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie;
  9. Le Ipab e le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp);
  10. La banca d’Italia, la Consob, le università non statali legalmente riconosciute.

L’esonero spetta ai giovani che alla data della prima assunzione incentivata:

  • Non abbiano compiuto il 35° anno di età;
  • Non risultino essere occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

Il bonus consiste nell’esonero contributivo pari al 50% della durata di 36 mesi nel limite di 3.000 euro su base annua.

 

Fonte: Il Sole24ore

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Natalia Alifraco

Segretario Nazionale ASNALI-COLF

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Esonero Contributivo per le Assunzioni di Giovani Under 35
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