Con la circolare n. 180 del 1° dicembre l’INPS chiarisce le date di scadenza da considerare e ribadisce i requisiti previsti dalle regole ordinarie per l’accesso all’indennità di disoccupazione.

Nonostante il divieto di licenziamento, fino al 31 dicembre (ma solo per alcune tipologie di datori di lavoro), in caso di accordo collettivo è possibile procedere con l’interruzione del rapporto di lavoro con conseguente accesso alla NASPI per i lavoratori.

La normativa alla base di questa fattispecie risale all’articolo 14 del Decreto Agosto con il quale è stato stabilito che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non trovano applicazione nei casi di accordo collettivo aziendale che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questi casi, infatti, si viene a determinare una risoluzione consensuale ed è possibile anche accedere all’indennità di disoccupazione, come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 4464 del 2020.

L’INPS ha preferito fornire chiarimenti sui termini fino a quando si ha diritto all’indennità di disoccupazione in quanto le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono state prorogate dal decreto Sostegni fino alla data del 30 giugno 2021, ma il divieto di licenziamento a cui si collega è stato esteso al 31 ottobre e al 31 dicembre 2021 per alcune categorie di datori di lavoro.

In particolare:

31 ottobre 2021:

  • datori di lavoro privati che hanno richiesto trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
  • aziende che hanno richiesto la CISOA del DL Sostegni;

31 dicembre 2021:

  • datori di lavoro privati che hanno richiesto trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga del DL Fiscale;
  • datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che hanno richiesto CIGO COVID del DL Sostegni-bis e del Decreto Fiscale;
  • imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che hanno richiesto il trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
  • datori di lavoro privati che, in base al DL Sostegni, dal 1° luglio hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale ordinaria beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
  • datori di lavoro che hanno richiesto il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga del DL Sostegni bis per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021
  • datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero del decreto Sostegni-bis.

Nel caso in cui la cessazione del rapporto lavorativo con un datore di lavoro per cui non vige più dal 1° luglio il divieto di licenziamento sia avvenuta dopo il 30 giugno 2021, l’accesso alla NASPI segue requisiti canonici e regole ordinarie. L’indennità di disoccupazione, pertanto, può essere richiesta in presenza delle seguenti condizioni:

  • licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Divieto di licenziamento e NASPI, le istruzioni dell’INPS
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