Confermata per il 2021 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, ai sensi dell’articolo 29, decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. A prevederlo il decreto 30 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il beneficio consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.

Con la Circolare n. 181 del 7 dicembre 2021 l’Inps fornisce le indicazioni operative per l’ammissione al beneficio, per la gestione delle domande e la compilazione del flusso UNIEMENS.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2021 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il 15 marzo 2022, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

L’Inps ricorda che l’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

In caso di esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, con il codice causale L206 nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.

Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2022.

Confermata la riduzione contributiva imprese edili per il 2021: domande entro il 15 marzo
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