Con il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in G.U. il 29.07.2022, entrato in vigore il 13 agosto, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che rivede la materia apportando importanti modifiche.

Il decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per genitori e prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Congedo obbligatorio di paternità

Viene reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio, introdotto negli scorsi anni dalla Legge di Bilancio, della durata di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, fruibili dal padre lavoratore anche in via non continuativa, nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, sia in caso di nascita sia in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è estesa a 20 giorni lavorativi.

Per l’esercizio del diritto, che è fruibile anche contestualmente al congedo di maternità della madre lavoratrice, il padre dovrà trasmettere comunicazione scritta al datore di lavoro – sostituibile con eventuale utilizzo di sistemi informativi aziendali relativi alla gestione delle assenze – con indicazione dei giorni in cui intende fruire del congedo, sulla base dell’evento nascita o della data presunta del parto.

Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.

Congedi parentali

Anche alla disciplina dei congedi parentali, c.d. astensione facoltativa, vengono apportate importanti novità, inerenti in particolar modo la durata complessiva del diritto che viene estesa sia con riguardo alla durata temporale dell’astensione dall’attività lavorativa, sia con riguardo all’età del bambino.

  • Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;
  • Viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
  • Viene estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.

Inoltre, il testo del decreto introduce un’importante ulteriore novità confermando che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Con apposito Messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, anche l’INPS è intervenuta per fornire le prime indicazioni rispetto alle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in materia di maternità, paternità e congedo parentale, fornendo chiarimenti rilevanti rispetto alle varie categorie di lavoratori ai fini del riconoscimento delle relative indennità in vigore dal 13 agosto 2022.

L’Istituto specifica, inoltre, che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici che saranno oggetto di ulteriore Messaggio da parte dell’Ente, contenente le indicazioni operative, è comunque possibile per i lavoratori genitori, a far data dall’entrata in vigore del c.d. decreto Equilibrio, presentare domanda con richiesta di fruizione del congedo al proprio datore di lavoro, regolarizzando in un momento successivo la propria posizione tramite domanda all’INPS, mediante procedura telematica dedicata.

Congedo straordinario

Con il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, c.d. decreto Equilibrio, il legislatore ha inoltre introdotto nuove regole anche con riferimento al congedo straordinario per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, i quali, sempre a decorrere dal 13 agosto 2022, possono accedere alle nuove misure così come modificate.

In particolare, viene introdotta la possibilità per il “convivente di fatto”, di accedere alle misure previste del congedo straordinario, per fornire assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, in via alternata ed equiparando la posizione, in ordine di priorità, a quella del coniuge convivente e della parte dell’unione civile. Inoltre, la possibilità di fruire del congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza, normativamente prevista, sia stata instaurata in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di congedo e purché sia mantenuta per tutta la durata della fruizione prevista.

Permessi art. 33, legge 104/1992

Con il nuovo D.lgs. n. 105/2022, c.d. decreto Equilibrio, viene eliminato il principio del “referente unico” per l’assistenza al familiare con disabilità grave, come già previsto dalla disciplina per i genitori in caso di assistenza al figlio disabile, in linea con la natura del rapporto di assistenza in funzione del ruolo svolto.

Diventa pertanto possibile, a far data dal 13 agosto 2022, fermo restando l’utilizzo alternato e comunque il limite massimo complessivo di 3 giorni al mese, per più lavoratori aventi diritto richiedere l’autorizzazione per accedere alla fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistere la stessa persona con disabilità grave, distribuendo in tal modo il carico di cura.

Maternità, paternità e congedo parentale: nuove tutele e indicazioni
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