Con la circolare n. 109/2022, che ha recepito le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 33/2022, l’INPS comunica i nuovi criteri per la valutazione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS (Fondo di Integrazione Salariale) per causali straordinarie. Le novità riguardano.

  • la riorganizzazione aziendale (compresa quella legata a processi di transizione);
  • la crisi aziendale (anche per evento improvviso e imprevisto);
  • il contratto di solidarietà;
  • il cumulo degli interventi ordinari e straordinari d’integrazione.

I datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti possono ad esempio chiedere l’assegno per riorganizzare l’azienda e attivare percorsi di innovazione digitale e tecnologica, sostenibilità ambientale o sicurezza.

Oltre che per le causali ordinarie, i nuovi criteri trovano applicazione anche per l’assegno riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali per causali straordinarie alle aziende fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.

I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

In particolare, il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Il FIS eroga, inoltre, l’assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La misura della prestazione, sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario, è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

I lavori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti al Fondo, mentre i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a 15 dipendenti, devono un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.

I lavoratori a cui spettano le prestazioni del Fondo d’Integrazione Salariale devono avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La domanda non può comunque essere inviata prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione.

Infine, la domanda di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il mancato rispetto di tali termini non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

Nuovi criteri di accesso al FIS
Tag:                                     

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *