La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 700 milioni di euro a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022 che si fonda sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che riconosce che l’economia dell’UE sta subendo gravi perturbazioni.

La misura sarà accessibile alle piccole e medie imprese e a quelle con meno di 1500 dipendenti (imprese a media capitalizzazione) attive in tutti i settori colpiti dall’attuale crisi geopolitica e dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto.

Sono tuttavia escluse le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura, del settore bancario e finanziario, nonché le società commerciali e di intermediazione commerciale.

Nell’ambito del regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette. Il regime sarà accessibile alle imprese con un fatturato estero medio complessivo, negli anni 2019, 2020 e 2021, pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale degli stessi anni.

Per essere ammissibili, le società devono inoltre rifornirsi per determinate parti dell’insieme delle loro forniture dall’Ucraina, dalla Russia o dalla Bielorussia e prevedere, per l’esercizio finanziario 2022:

  • un aumento del costo unitario medio delle forniture;
  • una riduzione dei quantitativi di forniture provenienti dagli stessi paesi di almeno il 20 % rispetto alla media registrata nel 2019, 2020 e 2021.

Gli aiuti non supereranno 500 000 € per impresa e saranno concessi entro il 31 dicembre 2022.

Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

  • aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 62 000 € e a 75 000 €, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 500 000 € per tutti gli altri settori;
  • sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati;
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia che possono essere concessi in qualsiasi forma e compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica. Gli aiuti complessivi per beneficiario non possono superare il 30 % dei costi ammissibili e, al fine di incentivare il risparmio energetico, non dovrebbero riguardare più del 70 % del suo consumo di gas e di energia elettrica registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, fino a un massimo di 2 milioni di € in qualsiasi momento. Se l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €.

Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:

  • metodologia proporzionale, che richiede l’esistenza di un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi;
  • condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo; e
  • requisiti di sostenibilità, quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento.

Il quadro temporaneo di crisi rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022 per le misure di sostegno alla liquidità e le misure a copertura dell’aumento dei costi dell’energia. Gli aiuti a sostegno della diffusione delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione dell’industria possono essere concessi fino alla fine di giugno 2023.

La Commissione monitora costantemente l’applicazione del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per tenere conto dell’evoluzione della situazione. Per questo motivo, il 14 settembre 2022, a seguito delle dichiarazioni della presidente, la Commissione ha invitato gli Stati membri a partecipare a un’indagine per avere il loro parere sulla proroga e su eventuali ulteriori modifiche del quadro temporaneo di crisi, anche alla luce della proposta della Commissione relativa a un intervento di emergenza sul mercato, per garantire che rimanga in linea con gli obiettivi della politica energetica e attenui il perdurare dell’impatto economico dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, consentendo agli Stati membri di fornire il sostegno necessario alle imprese e ai settori maggiormente colpiti, pur preservando la parità di condizioni.

700 milioni per le imprese colpite dalla guerra
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