Lo scorso 3 ottobre il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato con un decreto le modifiche e le integrazioni alle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 27 maggio scorso Successivamente MCC ha emanato la circolare n. 8-2022 per fare il punto sulle nuove regole in vigore dal 14 ottobre.

Le disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI illustrano anzitutto le modalità di intervento dello strumento:

  • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
  • controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che svolgono una qualsiasi attività economica purché in possesso dei requisiti di ammissione e previa valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo MCC.

Le disposizioni operative descrivono i requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie, dettagliando le condizioni per quelle a fronte di investimenti e per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, e la misura di copertura della garanzia e della controgaranzia.

L’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari a euro 2,5 milioni, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio, le misure massime di copertura possono essere incrementate, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 2012, fino:

  • all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
  • al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione e la controgaranzia.

La garanzia non può avere una durata superiore alla durata dell’operazione finanziaria garantita o, in caso di riassicurazione e/o controgaranzia, alla durata della garanzia rilasciata dal soggetto garante.

La circolare di MCC illustra inoltre le modalità per l’invio delle richieste di ammissione alla garanzia al Gestore del Fondo attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG e di istruttoria delle domande.

Le proposte di ammissione o di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera, MCC comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l’accoglimento o l’esclusione della richiesta.

Tra le novità delle disposizioni operative 2022, c’è anche il riconoscimento di una priorità nell’istruttoria e nella delibera per le richieste relative ad operazioni Nuova Sabatini e ad operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative e incubatori certificati.

Di grande interesse sono anche le modifiche alla disciplina del recupero credito del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente.

Nello specifico, con riferimento alle richieste di escussione presentate a partire dal 14 ottobre 2022, è prevista la surroga da parte del Fondo a seguito della liquidazione della perdita nonché il recupero del credito pubblico del Fondo anche mediante la procedura di riscossione esattoriale nei confronti dei debitori finali. Inoltre, è stato previsto l’onere a carico dei soggetti richiedenti/finanziatori di inserire negli atti eventualmente già avviati di recupero del credito un’indicazione specifica relativa alla sussistenza dell’agevolazione del Fondo e del recupero diretto da parte del Fondo di garanzia della perdita liquidata.

Cambia anche la disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti.

Tra le novità MCC segnala anche la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi ed ai prolungamenti della durata della garanzia con l’introduzione delle nuove procedure sulla crisi d’impresa, laddove prevedano, rispettivamente, uno stralcio del debito o la concessione di una moratoria.

Fondo di garanzia PMI: nuove disposizioni operative
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