L’INPS ha diramati le istruzioni per la riduzione contributi per le imprese edili, confermata nel 2022 dopo la prima sperimentazione avvenuta nel 2021. La misura prevede uno sgravio dell’11,50% sulla contribuzione previdenziale e assicurativa prevista per i lavoratori a tempo pieno (40 ore a settimana) del settore. Non spetta, quindi ai lavoratori a tempo parziale o con contratto intermittente.

Il beneficio è stato previsto per la prima volta dalla Legge 244 del 1995, poi confermato anche per il 2021 e successivamente prorogato a tutto il 2022.

Nello specifico hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore:

  • industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • con i codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Sono escluse dalla riduzione contributiva le imprese che si occupano di opere d’installazione d’impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili.

I requisiti per accedere al beneficio sono:

  • regolarità contributiva;
  • rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione imponibile;
  • assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.

La riduzione contributiva non spetta per i rapporti di lavoro che danno diritto ad agevolazioni contributive che non ammettono il cumulo con altre riduzioni.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva per il settore edilizia, relativa al 2022, entro la scadenza del 15 febbraio 2023. Per l’anno 2021, la scadenza era stata fissata al 15 marzo 2022.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica sul sito INPS. Secondo le istruzioni dell’INPS arrivate con la Circolare n° 123 del 28-10-2022, anche per l’anno 2022 si potrà usare il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto.

Le domande saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

Seguendo le indicazioni della Circolare n° 123 del 28-10-2022, i datori di lavoro autorizzati potranno esporre la riduzione contributiva nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:

  • il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206;
  • per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 dovrà essere utilizzato il codice causale L207.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza con le opportune differenze di calendario.

Riduzione contributiva imprese edili 2022: domande entro il 15 febbraio
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