Con il messaggio numero 4009 del 7 novembre 2022, l’INPS fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Aiuti bis e dà indicazioni ai datori di lavoro per la compilazione dei flussi Uniemens.

Il Decreto Aiuti bis ha ampliato la portata del bonus contributi previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, portando l’agevolazione al 2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

L’esonero risulta applicabile a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Discorso analogo nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità quali ad esempio la quattordicesima.

La circolare integra quanto già illustrato con il messaggio numero 3499 del 26 settembre scorso con la precisazione che chiarisce che il bonus contributi si applica alla tredicesima anche per i mesi di competenza da gennaio a giugno 2022 a patto che le somme vengano pagate a partire da luglio 2022.

L’Istituto inoltre passa a rassegna diverse ipotesi e fornisce le istruzioni da seguire per compilare il flusso Uniemens e applicare il bonus contributi correttamente.

Periodo

Erogazione della tredicesima

Compilazione del flusso Uniemens

Luglio, agosto e settembre 2022

Erogazione ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022

Esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097 – Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”

Da gennaio a settembre 2022

Nessuna erogazione dei ratei di tredicesima da gennaio a settembre

Dai flussi di luglio 2022 esonero del 2 per cento con codice causale in uso “L095 – Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2 per cento”

 

I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione esponendo sul codice “L024” il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2% in alternativa al’’0,8%, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.

Infine, l’Istituto chiarisce che è possibile utilizzare il codice causale “L025 – Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori – tredicesima mensilità” anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.

Bonus contributi e tredicesima 2022: le istruzioni INPS
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