Il Consiglio dei Ministri del 9 marzo ha approvato il provvedimento di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, mentre solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno fino a 249 lavoratori, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

  • dipendenti o collaboratori;
  • lavoratori subordinati e autonomi;
  • liberi professionisti;
  • volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Per effettuare una segnalazione si procede tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale attraverso linee telefoniche o anche attraverso un incontro in presenza.

L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna.

Anac specifica che i whistleblowers non possono subire ritorsioni come:

  • il licenziamento;
  • la sospensione;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni;
  • il cambiamento del luogo di lavoro;
  • la riduzione dello stipendio,
  • la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione;
  • le note di merito negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento è stato annunciato il 10 marzo da ANAC, Autorità nazionale Anticorruzione, con un comunicato stampa in cui il Presidente Giuseppe Busia sottolinea che “preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l’imperativo dell’Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l’Anac diventa infatti l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato”.

Il 23 e 24 marzo si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell’Autorità, l’ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l’integrità pubblica nei rispettivi Paesi nel corso della quale, sostiene Busia: “approveremo la costituzione della rete ed eleggeremo la governance”.

Decreto Whistleblowing, tutela a chi segnala violazioni del diritto UE

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