Domani partiranno i saldi in tutta Italia ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (14 luglio). Si stima che ogni famiglia quest’anno spenderà in media 213 euro per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Oltre sei su dieci già prevedono di acquistare in sconto almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori e un ulteriore 30%, invece, farà compere se dovesse trovare l’offerta giusta.

Il forte interesse da parte dei consumatori sugli acquisti scontati è motivato, in parte, dal caro-vita: le famiglie vogliono compensare con qualche prodotto in offerta i tagli effettuati al budget per abbigliamento e calzature durante l’anno.

Incide anche il cambiamento repentino delle temperature, soprattutto dopo una primavera più fredda del solito che ha frenato notevolmente gli acquisti di capi e calzature primaverili ed estivi: il 38% dei consumatori ammette che, tra marzo e giugno, ne ha comprati meno dell’anno precedente, visto il persistere di un meteo incerto.

Per quanto riguarda il budget, oltre un terzo di chi vuole comprare prodotti in sconto prevede di spendere meno di 100 euro, mentre solo il 14% spenderà più di 300 euro. Le famiglie che investiranno di più nei saldi sono quelle del Centro (253 euro a persona), mentre nelle isole si prevede una spesa al di sotto dei 200 euro.

Per la prima volta in Italia in tutte le regioni si partirà giovedì 6 luglio con i saldi estivi evitando così un’inutile concorrenza tra territori. Inoltre, la novità di quest’anno è l’applicazione, a partire dal primo luglio, del nuovo Codice del Consumo che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi ed introduce per la prima volta una regolamentazione anche delle vendite online.

Il 2 aprile 2023, infatti, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 26/2023 (attuativo della c.d. Direttiva “Omnibus” 2019/2161), il quale apporta notevoli cambiamenti nell’ambito delle vendite online.

Il nuovo decreto, in particolare, modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), intervenendo sulle norme che disciplinano, sia i contratti online – ampliando le informazioni obbligatorie da fornire all’utente sia prima che alla conclusione del contratto online e gli adempimenti in caso di esercizio del diritto di recesso – sia le pratiche commerciali ingannevoli ed i relativi strumenti di tutela per il consumatore.

In merito a queste ultime il Codice del Consumo si riempie di nuove fattispecie tipizzate di azioni ed omissioni ingannevoli.

Nelle azioni ingannevoli si codifica il c.d. Dual Quality, ossia quando in uno Stato membro viene pubblicizzato un bene come identico ad altro bene commercializzato in Stati membri diversi, nonostante le significative differenze attinenti alle caratteristiche ed alla composizione dei due beni, salvo che la comunicata identità sia giustificata da fattori legittimi ed obiettivi (art. 21, Codice del Consumo).

Più consistente l’intervento sulle fattispecie di omissioni ingannevoli (art. 22, Codice del Consumo) e sulle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23, Codice del Consumo), che, oltre a quelle già previste, adesso comprendono:

  • l’obbligo di trasparenza nei risultati di ricerca sui marketplace al fine di consentire al consumatore di comprendere come vengono presentati i risultati della ricerca, in particolare nei casi in cui un annuncio sia messo in evidenza e che tale posizionamento sia frutto di apposito pagamento da parte del professionista;
  • le recensioni online, fattispecie che impone al venditore, che intende avvalersi delle recensioni per incentivare l’acquisto di un prodotto o servizio, di fornire adeguate informazioni che indichino se e in che modo il professionista garantisce la provenienza delle recensioni da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
  • la rivendita di biglietti per eventi, considerata una pratica commerciale in ogni caso ingannevole qualora il professionista rivenda biglietti a sua volta acquistati mediante strumenti automatizzati, elusivi del limite numerico di biglietti acquistabili.

Altra rilevante novità riguarda l’introduzione dell’articolo 17-bis, rubricato “Annunci di riduzione di prezzo”, volto a contrastare il fenomeno della poca trasparenza nell’applicare e comunicare al pubblico i ribassi di prezzo spesso connotati da falsità occulte. Oggi le comunicazioni di riduzioni di prezzo possono avvenire a condizione che l’annuncio contenga il prezzo applicato nei 30 giorni antecedenti l’applicazione dello sconto.

Nel complessivo quadro innovativo apportato sull’esigenza di adeguamento alla legislazione comunitaria, va posta attenzione anche all’art. 27 del Codice del Consumo (rubricato “Tutela amministrativa e giurisdizionale”) nel caso siano poste in essere pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori.

Nello specifico viene introdotta una sanzione massima irrogabile nel caso delle sanzioni inflitte nei confronti dell’operatore responsabile di infrazioni diffuse nel territorio dell’UE, vale a dire fino al 4% del fatturato annuo del professionista ovunque realizzato nell’UE o, in assenza, sino a 2.000.000 di euro.

Ma la svolta forse più rilevante del sistema sanzionatorio previsto dal Codice del Consumo e totalmente nuova rispetto al passato riguarda l’introduzione della possibilità per il consumatore di adire il giudice ordinario al fine di ottenere tutti i rimedi adeguati al ristoro delle conseguenze derivanti dalla pratica commerciale scorretta, ivi incluso il risarcimento del danno e, ove applicabile, la riduzione del prezzo.

Il cambiamento certifica l’attenzione alle pratiche svolte attraverso mezzi tecnologici ormai parte integrante del mercato e della quotidianità degli utenti/consumatori, spesso di difficile controllo stante la velocità con la quale consentono la diffusione di contenuti.

Proprio le difficoltà di controllo hanno evidentemente condotto i legislatori comunitario e nazionale, da un lato, a responsabilizzare il consumatore, educandolo a svolgere un ruolo attivo nel discernimento dei contenuti cui è sottoposto (offrendogli la possibilità di agire per il risarcimento del danno), dall’altro, ad allontanare il professionista dalle pratiche commerciali scorrette, diversamente rischiando sanzioni sotto più fronti.

 

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Partono i saldi ma attenzione al nuovo Codice del Consumo

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