Con il decreto del 10 gennaio 2024 il Ministero del Lavoro ha comunicato che anche per il 2023 viene confermato lo sgravio dell’11,5% per la riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile.

L’agevolazione consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali. L’esonero spetta a diverse categorie di datori di lavoro del settore dell’edilizia e dell’artigianato e non rientra nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Come previsto dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 1995, lo sgravio spetta nei confronti di tutti i datori di lavoro del settore edile che sono classificati da:

  • codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • codici ATECO 2007 da 412000 a 439909;
  • codici statistici contributivi dal 41301 a 41305 (artigianato).

Sono esclusi dal campo d’azione della misura, invece, i dipendenti assunti con contratto part-time e quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.

L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni dello stesso tipo, come ad esempio l’esonero per l’assunzione di giovani.

Come di consueto, sarà l’INPS a fornire le istruzioni operative sulla procedura di domanda per l’esonero contributivo tramite un’apposita comunicazione.

Secondo quanto previsto per lo scorso anno, i datori di lavoro del settore edile rientranti nell’ambito dei codici suindicati possono accedere alla misura al rispetto dei seguenti requisiti:

  • essere in regola con gli obblighi contributivi secondo la normativa DURC e rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi nazionali;
  • il rispetto del principio (art. 1, comma 1 del DL 338/1989) secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dai sindacati;
  • non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta, condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La domanda di accesso al beneficio va presentata esclusivamente in modalità telematica. Gli interessati potranno compilare il modulo “Rid-Edil” presente sul sito dell’INPS, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, disponibile nella sezione “Comunicazioni on-line”.

In caso di esito positivo dell’istruttoria l’Istituto attribuirà il codice di autorizzazione “7N”. Per l’esposizione in UNIEMENS si dovrà attendere la comunicazione con le istruzioni.

Confermato lo sgravio sui contributi per l’edilizia
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