Il 4 marzo la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è contrastare l’aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nell’UE, armonizzando allo stesso tempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l’economia circolare.

La produzione di imballaggi e la gestione dei loro rifiuti costituiscono un settore complesso e importante sul piano economico, che genera un fatturato complessivo di 370 miliardi di EUR nell’UE. Per questo ha un ruolo significativo e grandi potenzialità nella trasformazione dell’Europa in un’economia circolare pulita e sostenibile, in linea con il Green Deal europeo.

L’attuale direttiva dell’UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata adottata per la prima volta nel 1994 ed è stata più volte oggetto di revisione. Stabilisce norme che consentono agli Stati membri dell’UE di garantire che gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE soddisfino determinati requisiti e di adottare misure per prevenire e gestire i rifiuti di imballaggio, al fine di conseguire obiettivi di riciclaggio per i diversi tipi di rifiuti di imballaggio.

Il testo dell’accordo provvisorio mantiene la maggior parte delle prescrizioni di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.

Rafforza le prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi introducendo una restrizione sull’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, la Commissione è stata incaricata di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. I colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale degli imballaggi. La Commissione dovrà riesaminare l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. L’accordo invita inoltre la Commissione a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire prescrizioni di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi di plastica.

Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi superflui fissando al 50% la proporzione massima di spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico e imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione sia già applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento).

L’accordo introduce una deroga generale di cinque anni rinnovabile al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui:

  • lo Stato membro che concede l’esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025 e dovrebbe superare di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030
  • lo Stato membro che concede l’esenzione è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti
  • gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti nel regolamento

Le nuove norme esentano inoltre le microimprese dal conseguimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare raggruppamenti di massimo cinque distributori finali per conseguire gli obiettivi di riutilizzo concernenti le bevande.

È stato stabilito l’obbligo per le imprese che vendono prodotti da asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività che offrono prodotti da asporto devono cercare di proporre il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo.

In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri devono garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori di metallo monouso per bevande all’anno. Per conseguire questo obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per tali formati di imballaggio. Le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l’obiettivo del 90% entro il 2029.

Si è ritenuto inoltre di aggiungere un’esenzione dall’obbligo di introdurre un sistema di deposito cauzionale e restituzione per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e che presentano un piano di attuazione con una strategia per conseguire l’obiettivo generale di raccolta differenziata del 90%.

Le nuove norme introducono anche restrizioni concernenti determinati formati di imballaggio, compresi gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli, per alimenti e bevande, condimenti e salse nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, e per i piccoli prodotti cosmetici e per l’igiene utilizzati nel settore alberghiero e della ristorazione (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo) nonché per le borse di plastica in materiale ultraleggero (ad esempio quelle offerte sui mercati dei generi alimentari sfusi).

L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l’ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere formalmente adottato dalle due istituzioni, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, prima che il regolamento possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore. Il regolamento si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

 

Accordo UE sulla sostenibilità degli imballaggi
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