Con il messaggio 11 giugno 2026, n. 1972 l’INPS ha indicato le nuove regole per la chiusura dei contratti di lavoro domestico in caso di decesso del datore di lavoro, stabilendo l’impossibilità di inserire una delega successivamente all’evento della morte del datore.

Se ci fosse già una delega attiva o “in attivazione”, gli intermediari autorizzati possono procedere alla cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso del datore di lavoro, trascorsi i quali verrà in ogni caso chiuso d’ufficio.

In mancanza di una delega a professionisti, associazioni sindacali o agenzie per il lavoro, il rapporto di lavoro domestico potrà essere cessato da un erede attraverso diverse modalità:

  • Tramite Contact Center Multicanale, utilizzando il PIN telefonico generato nella propria area personale MYINPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
  • Inviando una comunicazione per PEC alla sede INPS territorialmente competente;
  • Affidandosi ad un intermediario abilitato che potrà richiedere la chiusura del rapporto di lavoro domestico inviando una PEC all’INPS con allegati il modulo “AP17” firmato dall’erede e il documento di quest’ultimo.

Si fa presente che la richiesta di cessazione può essere effettuata anche da un solo erede.

Deleghe datore di lavoro domestico: nuove regole post decesso
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