Una nuova circolare della Ragioneria dello Stato fa chiarezza sul divieto di doppio finanziamento e sulla cumulabilità dei finanziamenti concessi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato scioglie ogni dubbio in merito alle misure finanziate dal PNRR autorizzandone il cumulo con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Nel provvedimento la Ragioneria dello Stato richiama due principi portanti della normativa europea: il divieto di doppio finanziamento e il cumulo dei finanziamenti, previsti sia dal regolamento del RRF (regolamento UE 2021/241) che dal regolamento sui fondi strutturali e di investimento europei (regolamento UE n. 1303/2013), e richiamati nelle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021).

Il divieto di doppio finanziamento stabilisce che il costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura. La cumulabilità dei finanziamenti, invece, riguarda la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono “cumulate” per coprire diverse quote parti di un progetto/investimento.

In pratica se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, il restante 60% può essere finanziato attraverso altre fonti, a patto che vengano rispettate le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. Nel caso in cui venga superata questa soglia si violerebbe il divieto di doppio finanziamento, perché parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte.

Questo vale anche per gli incentivi del Piano Transizione 4.0 coperti dal PNRR, cioè per i crediti d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0, ricerca e sviluppo.

Nel testo infatti si evince che, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

Il MEF autorizza il cumulo degli incentivi coperti dal PNRR
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