Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 su ” Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46″.

Il decreto istituisce dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati auto dichiarati nella domanda da presentare all’INPS.

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età i che
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso di tutti seguenti requisiti:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per la graduale transizione alle nuove misure a sostegno e per garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo ai soggetti con:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,

La maggiorazione è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e della componente fiscale.

Il decreto provvede anche a prorogare l’assegno temporaneo per figli minori e la maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare istituiti dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, fino al 28 febbraio 2022.

Assegno unico: in GU il decreto che lo disciplina
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