Il decreto Sostegni bis (Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto una specifica indennità di disoccupazione (ALAS) per i lavoratori autonomi dello spettacolo che restano senza lavoro dal 1° gennaio 2022 in poi.

La Circolare 8/2021 riporta tutti i requisiti di accesso e indica la base di calcolo, l’importo e la durata del sussidio di disoccupazione, oltre a chiarire i termini di decorrenza e le ipotesi di decadenza, i casi di incompatibilità o incumulabilità, nonché le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi in caso di rigetto della domanda.

Gli aventi diritto possono presentare domanda tramite il servizio web “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” – entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Come indicato dalla Circolare attuativa del 14 gennaio 2022, possono ricevere l’indennità i professionisti che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli o sono esercenti attività musicali che:

  • non hanno in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non sono beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • hanno maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo spettacolo;
  • hanno un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro.

L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mensilità, per un numero di giornate pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto. L’importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente (rilevano anche i periodi di maternità e paternità obbligatori), nella misura del 75% ma con importo massimo pari a 1.335,40 euro.

Per quanto riguarda infine il versamento dei contributi, con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, l’Inps ha chiarito che i datori di lavoro/committenti sono tenuti a versare la contribuzione per il finanziamento dell’indennità, pari al 2% del compenso lordo giornaliero. I lavoratori esercenti attività musicali provvedono in prima persona e, per quelli con codice qualifica 500 ed inquadramento automatizzato con c.s.c. 7.07.11 (Ateco 90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche) è possibile inviare le denunce online Uniemens (con percorso semplificato) ed effettuare il versamento con F24.

ALAS: indennità per lavoratori autonomi dello spettacolo senza lavoro dal 1° gennaio 2022

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