L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 253453/2022 del 30 giugno 2022, ha definito le modalità di presentazione della domanda per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016.

Dal 14 luglio 2022 le imprese che hanno acquistato beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, potranno richiedere il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi.

La misura è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 per favorire gli investimenti e la ricostruzione nelle regioni colpite dal sisma. Il decreto-legge n. 8 del 2017 ha poi previsto che nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo il Credito sia incrementato nella misura del:

  • 45% per le PMI;
  • 35% per le medie imprese;
  • 25% per le grandi imprese.

L’attuazione dell’agevolazione per l’anno 2021 è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022 ed è subordinata alla decisione di compatibilità da parte della Commissione stessa, col regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. 

Per beneficiare dei crediti d’imposta per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno, nei comuni del centro-Italia colpiti dal sisma, nelle ZES (Zona economica speciale) e nelle ZLS (Zona logistica semplificata) è necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, utilizzando il modello CIM17 approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
  • dalla data del DPCM istitutivo della ZES al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZES;
  • dalla data del DPCM istitutivo della ZLS al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZLS.

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN).

Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce ‘Ricerca ricevute’ e di impostare la ricerca inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Credito d’imposta sisma: domande dal 14 luglio
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