La legge di bilancio 2023 prevede l’innalzamento del limite per il regime forfettario a 85.000 euro, pertanto, contribuenti e professionisti sono chiamati ad attente valutazioni rispetto al regime contabile da adottare per l’esercizio successivo.

Come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, il passaggio dal regime forfettario a semplificato e viceversa non soggiace ad alcun tipo di vincolo, trattandosi in entrambi i casi di regimi “naturali” propri dei contribuenti minori. Il contribuente ha la facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario e viceversa senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.

Il vincolo di permanenza triennale sussiste invece, nel caso di passaggio per opzione al regime ordinario da parte del contribuente che possiede i requisiti richiesti in uno dei regimi contabili minori. L’opzione per la contabilità ordinaria presenta le seguenti caratteristiche:

  • soggiace a vincolo triennale (ex art. 18, comma 8, del DPR n. 600 del 1973);
  • con effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata;
  • si esercita per comportamento concludente, dandone comunque comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA (articolo 2 del DPR n. 442 del 1997).

Trascorso il periodo minimo triennale di permanenza nel regime ordinario, l’opzione, nel rispetto delle condizioni previste, si rinnova di anno in anno.

In vista delle modifiche normative al regime forfettario, l’effetto vincolante viene meno in caso di modifica del relativo modello impositivo in conseguenza di nuove disposizioni normative per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Come indicato con circolare dell’agenzia delle Entrate n. 11/E del 2017 infatti, “l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, tuttavia, consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative’”.

Per un contribuente che ha optato nel 2022 per il regime di contabilità ordinaria, il rispetto del vincolo triennale viene dunque meno a partire dall’esercizio successivo in caso di modifiche intervenute in conseguenza di nuove disposizioni normative, così come si prevede rispetto al regime forfettario nei prossimi giorni in occasione della legge di bilancio per il 2023.

Il passaggio al regime forfettario provenendo da un regime IVA potrebbe risultare particolarmente complesso e dare luogo a inconvenienti di non poco conto in presenza:

  • di quote residue di plusvalenza che dovranno essere imputate per intero nell’ultima dichiarazione dei redditi del regime ordinario;
  • di IVA che si è detratta sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati nonché IVA relativa all’acquisto di beni ammortizzabili che dovrà essere riversata.

Si dovrà in tal caso tenere conto delle perdite fiscali pregresse che potranno essere portate in deduzione per quanto riguarda le imprese in regime ordinario che transitano in quello forfettario.

Passaggio tra regimi contabili: via il vincolo triennale

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