Il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria (DIE) ha comunicato i nuovi termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022 (ne avevamo parlato qui).

Per il 2023 la finestra va dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023, diversamente da quanto da quanto inizialmente previsto ovvero da 1° al 31 gennaio.

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è previsto dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Per il 2020, il 2021 e il 2022 il credito d’imposta non si calcola sulla pubblicità incrementale, ma sul valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio. Per questi anni, il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti ammissibili effettuati nel corso dei singoli esercizi.

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la prenotazione debbono inoltrare la dichiarazione sostitutiva entro i termini stabiliti.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Possono presentare domanda le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore sia superiore di almeno l’1% rispetto gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per accedere agli investimenti incrementali programmati per il 2023, le imprese richiedenti devono presentare la comunicazione tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2023, mentre la comunicazione per la fruizione andrà trasmessa tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2024.

Dal 2023 si torna al regime ordinario, essendo scaduto il regime di proroga delle norme emanate durante la diffusione dell’epidemia.

Quindi, a partire dal 2023 il beneficio spetta esclusivamente per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, in quanto non sono più agevolabili gli investimenti in pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Inoltre, la misura dell’agevolazione viene nuovamente fissata al 75% del valore incrementale degli investimenti. Viene, quindi, abbandonata l’aliquota del 50% del valore complessivo degli investimenti, stabilita per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Infine, il fondo viene riportato a 30 milioni di euro all’anno.

Bonus pubblicità 2022: dal 9 gennaio via alle dichiarazioni sostitutive

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