Approvato ieri da parte del Consiglio dei Ministri e pubblicato sull’edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 40, il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Il decreto nasce dall’esigenza di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio imprese, professionisti e contribuenti. L’ obiettivo, inoltre, come affermato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è quello di mettere in sicurezza i conti pubblici.

Il testo si compone da 3 articoli:

Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

Art. 3. Entrata in vigore

Il primo articolo ha un duplice risultato:

  • si blocca ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali;
  • si prova a dare una scossa al problema del blocco della cessione intervenendo sulla responsabilità dei cessionari che al momento è esclusa a fronte del possesso di idonea documentazione sull’immobile e sulla tipologia di interventi da effettuare.

In merito allo stop allo sconto in fattura e cessione del credito, decorre da oggi stesso (data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge) a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.

Niente più quindi sconto in fattura o cessione del credito, fatta esclusione per alcune casistiche che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative. In particolare, all’art. 2, comma 2 del nuovo Decreto Legge n. 11/2023, è previsto che il blocco della cessione non si applichi alle spese sostenute per gli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio:

  • nel caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • nel caso di interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS);
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli interventi che entro il 16 febbraio:

  • abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).
Stop a sconto in fattura e cessione del credito

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *