Con l’entrata a regime della nuova fiscalità degli Enti del Terzo Settore, le disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) diventano applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi dal 1° gennaio 2026). L’operatività del nuovo impianto è stata resa possibile anche alla luce delle interlocuzioni con la Commissione europea in tema di aiuti di Stato.

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione di regimi forfettari “dedicati” agli ETS, finalizzati a semplificare la determinazione del reddito d’impresa per quegli enti che, pur perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono anche attività con modalità commerciali. In questo quadro, gli enti che scelgono (o mantengono) la qualifica di ETS non possono più fare affidamento sui regimi “storici” applicabili ad altri comparti (ad esempio, il regime della L. 398/1991 resta tipicamente rilevante per realtà sportive che non assumono qualifica ETS iscrivendosi al RUNTS).

Un profilo operativo centrale riguarda la comunicazione dell’opzione per i regimi forfettari da parte degli ETS che avviano un’attività d’impresa. Le istruzioni aggiornate prevedono l’utilizzo del modello AA7/10; poiché il modello non contiene un riquadro dedicato alla scelta del regime forfettario ETS, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un criterio tecnico: per manifestare in modo univoco l’opzione occorre inserire il valore convenzionale “9999999999” nel campo “Investimenti effettuati dai costruttori”.

Sul piano sostanziale, i principali regimi forfettari sono due:

  • Regime forfettario “generale” (art. 80 CTS): riservato agli ETS non commerciali, consente di determinare forfettariamente il reddito d’impresa applicando ai ricavi coefficienti di redditività differenziati tra prestazioni di servizi e altre attività (ad esempio cessioni di beni) e modulati per scaglioni di ricavi.
  • Regime forfettario “speciale” per ODV e APS (art. 86 CTS): destinato a Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), prevede coefficienti particolarmente agevolati (1% ODV e 3% APS) da applicare ai ricavi commerciali per determinare una base imponibile molto contenuta.

Quanto alle soglie, è opportuno distinguere i piani: nel sistema del CTS la soglia storicamente richiamata è 130.000 euro, mentre interventi più recenti hanno previsto l’allineamento/adeguamento a 85.000 euro ai soli fini IVA (o alla diversa soglia che dovesse risultare armonizzata in sede europea). Per questo motivo, nella comunicazione è importante specificare a quale ambito (imposte dirette vs IVA) ci si riferisce quando si indica il limite.

Nel complesso, i nuovi regimi forfettari rappresentano un passaggio significativo verso maggiore semplicità, prevedibilità e coerenza del trattamento fiscale degli ETS, ma richiedono comunque attenzione nell’inquadramento (qualifica fiscale dell’ente, corretta distinzione tra attività, requisiti e opzioni), anche alla luce delle interazioni con gli adempimenti IVA e contabili.

Regime forfettario per gli Enti del Terzo Settore: istruzioni e prospettive operative
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