Anpal ha pubblicato il decreto 52 dell’11 febbraio 2020 Incentivo IO LAVORO.

A chi è rivolto?

Ai datori di lavoro privati che dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 assumono lavoratori disoccupati:

  • di età compresa tra i 16 e i 24 anni;
  • con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che non abbiano avuto rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro trasformi un rapporto a tempo determinato in indeterminato.

Sono da considerare “in stato di disoccupazione”, i soggetti che presentano on line la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomi;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986).
    • Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro;
    • In caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente.

Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell’anno, perdono lo stato di disoccupazione.

AMBITO TERRITORIALE

La sede di lavoro, deve essere ubicata nelle seguenti regioni: Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio), Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Il bonus contributivo è riconosciuto esclusivamente in caso di:

  • assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e a scopo di somministrazione;
  • assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato mentre è escluso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Il bonus consiste nell’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Il bonus va fruito entro il 28 febbraio 2022.

 

COMPATIBILITÀ CON NORMATIVA EUROPEA

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:
a) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” (in caso di accertato superamento di tali limiti, l’INPS provvede a revocare l’incentivo applicando le sanzioni civili di legge);
b) oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da
intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.

COME RICHIEDERLO

La procedura si avvia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. 

A seguire l’INPS:

a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

All’INPS è rimandato il compito di illustrare con apposita circolare le modalità specifiche di richiesta dell’incentivo.

Bonus Assunzioni 2020: IO LAVORO

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