Il decreto Milleproroghe 2022 ha disposto, tra le numerose sfere di intervento, la proroga dei versamenti per gli allevamenti avicunicolo o suinicolo.
In particolare per i soggetti che svolgono tali attività nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi a:
• ritenute alla fonte;
• trattenute relative alle addizionali regionale e comunale;
• imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
• imposta sul valore aggiunto.
In base alla norma potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana, oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti.
Inoltre, come specificato dalla Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate, le proroghe alle suddette scadenze si potranno applicare anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022.
Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.
A tal fine, il requisito della “non marginalità”, deve trovare conferma nel volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza che ha sancito le restrizioni in questione. In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo.
Pur non essendo espressamente previsto, dal momento che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi.
Infine, va precisato tuttavia che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non è previsto rimborso per le somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

Peste suina e influenza aviaria: proroga dei versamenti IVA e ritenute
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