Con l’approvazione da parte della Camera del decreto Semplificazioni viene abrogata la disposizione del decreto Aiuti, che aveva introdotto il vincolo del regime “de minimis” per i crediti d’imposta derivanti dall’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre per le imprese non energivore, gasivore e non gasivore.

Il limite del “de minimis” metteva a rischio la possibilità per le imprese di beneficiare dei crediti d’imposta, in quanto in base a tale regime l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di 3 anni, i 200.000 euro.

Con l’eliminazione del vincolo le imprese possono fruire dei crediti d’imposta liberamente.

I crediti d’imposta interessati dall’eliminazione del vincolo “de minimis” sono quelli indicati dall’art. 2 del D.L. 50/2022, ovvero:

  • credito d’imposta a favore delle imprese gasivore e non gasivore per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022, riconosciuto nella misura del 25% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. In questo caso il bonus è riconosciuto nella misura del 15% sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022 superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo trimestre 2019.

In relazione al secondo semestre 2022, per le imprese non energivore e non gasivore che non hanno cambiato fornitore, la spettanza del credito di imposta sarà verificata dal fornitore.

Le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, invece, devono determinare autonomamente l’eventuale credito spettante.

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione in F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 dicembre 2022.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti. La cessione deve essere comunicata entro il 21 dicembre 2022 utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.

I crediti d’imposta inoltre non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Conversione Dl Semplificazioni: crediti d’imposta energia e gas senza “de minimis”

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