È arrivato il parere di Arera – 220/2024/I/efr – sul cosiddetto decreto Fer 2, trasmesso dal Mase ad aprile. L’Authority lo ha esaminato nella riunione del collegio di ieri, come aveva anticipato il sottosegretario Claudio Barbaro nel corso della risposta a un’interrogazione in Commissione Attività produttive alla Camera.

L’iter prevede ora il necessario parere della Conferenza Unificata, a valle del quale sarà possibile procedere poi con la notifica formale del provvedimento in Commissione europea per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

In realtà i colloqui con Bruxelles sono già cominciato, come ha evidenziato il sottosegretario proprio nel corso dell’intervento in Commissione “per accelerare l’ultimo passaggio”.

Il Decreto FER 2 “ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico”. Oltre che di impianti solari fotovoltaici si occupa anche di impianti eolici, idroelettrici e di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

La nuova bozza del Decreto FER 2 si focalizza su:

  • Impianti solari termodinamici dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; oppure a 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m2;
  • Impianti geotermoelettrici a emissioni nulle con reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
  • Impianti geotermoelettrici tradizionali con innovazioni per l’abbattimento delle emissioni di Mercurio, Idrogeno Solforato e Ammoniaca;
  • Impianti a biomassa in cui l’energia termica prodotta è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, garantendo un limite di emissione per le polveri di 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
  • Impianti a biogas ottenuto dalla digestione anaerobica dalla biomassa, la cui energia termica prodotta sia prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
  • Impianti fotovoltaici floating, sia in mare che nelle acque interne;
  • Impianti eolici offshore, sia a fondamenta fissa che galleggianti;
  • Impianti per la produzione di energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.

Dal punto di vista delle tempistiche, il decreto “cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fino alla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 10GW (e non 5 come il precedente testo), qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2028”.

Le modalità di accesso agli incentivi sono:

  • diretto, riservato ai soli impianti di taglia uguale o inferiore ad 1 MW e che abbiano avviato i lavori subito dopo la data di entrata in vigore del Decreto;
  • tramite asta, previsto per impianti di potenza superiore a 1 MW e con contingenti differenziati per tecnologia.

Tra le innovazioni rispetto al disegno attuale il nuovo schema prevede “che il sistema si faccia carico del rischio dovuto alle dinamiche inflattive particolarmente accentuate nell’ultimo anno, in modo tale da rendere i corrispettivi riconosciuti più adeguati alle strutture di costo e alla sua evoluzione riducendo i rischi degli operatori – aveva spiegato Barbaro nel corso del suo intervento alla Camera –. Inoltre, si è provveduto a ridisegnare la struttura dei pagamenti dei contratti con la finalità di disincentivare l’offerta della capacità contrattualizzata a prezzi inferiori ai propri costi marginali e al tempo stesso di ridurre il rischio volume sostenuto dai titolari della stessa capacità. Si stima che le prime aste potranno essere bandite entro la fine dell’anno”.

L’accesso agli incentivi è legato alla partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, per una serie di contingenti di potenza. Lo schema del Decreto FER 2 promette almeno una procedura l’anno per quella di tipo A, e almeno tre sull’intero periodo per le altre.

Per fare richiesta degli incentivi previsti dal Decreto FER2, i soggetti dovranno inviare inviate al GSE un’offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento poste a base d’asta (non inferiore al 2%), che si applica tuttavia solo ad impianti con una taglia superiore ai 300 kW. Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento sono quelle riportate nella tabella sottostante. Per gli anni successivi, si applicherà una riduzione annuale del 3%.

Decreto FER 2, pronta la bozza
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