Entro il 31 ottobre 2025 le imprese del settore dell’autotrasporto dovranno presentare la dichiarazione utile a ottenere il rimborso delle accise sui consumi di gasolio per autotrazione relativi al terzo trimestre 2025 (1° luglio – 30 settembre). Lo rende noto l’Agenzia delle Dogane con la Nota n. 0611759 del 26 settembre 2025.

Dal 15 maggio 2025 è scattato un adeguamento dell’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio: è passata da 617,40 a 632,40 euro per 1.000 litri, in virtù della revisione generale delle accise prevista dal D.Lgs. 43/2025. 
Contestualmente, il legislatore ha previsto un’aliquota ridotta per i gasoli HVO (carburanti paraffinici da sintesi o idrotrattamento). Se il carburante soddisfa determinati requisiti ambientali, l’accisa applicabile resta 617,40 €/1.000 litri. Questo regime agevolato ha durata quinquennale, a condizione che il carburante rispetti criteri di sostenibilità definita dalle normative europee. 

Per le imprese di autotrasporto, l’aumento dell’accisa ordinaria non incide direttamente se continuano a beneficiare dell’aliquota agevolata prevista nel TUA (403,22 €/1.000 litri). Tuttavia, l’importo del rimborso varia in funzione del tipo di gasolio utilizzato e dell’aliquota applicata al momento dell’immissione in consumo.

Possono accedere al beneficio le imprese che utilizzano veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per trasporto merci, e quelle che svolgono servizi di trasporto persone (sia pubblico che privato, anche interregionale) con i requisiti richiesti dalla normativa.
Sono inclusi anche soggetti esteri, purché operanti secondo le norme comunitarie e iscritti negli elenchi previsti, che esercitano l’attività di trasporto merci su strada nell’Unione europea.

Sul sito dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) è disponibile il software aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione relativa al trimestre julio-settembre 2025.
Chi non utilizza il Servizio Telematico Doganale (EDI) può trasmettere la dichiarazione via PEC all’Ufficio doganale competente, allegando il file in formato “.dic”. In casi eccezionali, è consentito l’invio in forma cartacea, corredato da supporto informatico (CD, pen drive, ecc.).

L’ufficio doganale competente dipende dalla sede operativa dell’impresa, o dalla sede legale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In Emilia-Romagna e Marche, a partire dal 1° maggio 2025, sono stati attivati nuovi uffici ADM locali: chi opera in tali territori deve fare attenzione ad utilizzare i codici e uffici aggiornati.

Per il trimestre luglio-settembre 2025, gli importi di rimborso stabiliti sono:

  • 229,18 €/1.000 litri per gasolio ordinario o HVO non conforme ai criteri ambientali;
  • 214,18 €/1.000 litri per HVO che rispetta criteri di sostenibilità o qualora non siano disponibili informazioni certe dal fornitore.

I soggetti interessati possono scegliere due modalità per ottenere il rimborso:

  • Compensazione tramite il codice tributo 6740, inserendo il credito nella dichiarazione dei redditi. Il credito potrà essere compensato anche se l’importo complessivo supera i 250.000 €.
  • Richiesta di restituzione in denaro, mediante accredito su conto corrente (anche estero, con IBAN e codice BIC).

Per le eccedenze maturate nel trimestre precedente (secondo trimestre 2025) è possibile utilizzare i crediti in compensazione fino al 31 dicembre 2026. Eventuali somme non utilizzate potranno essere chieste a rimborso entro il 30 giugno 2027.

Autotrasporto, via alle domande per il rimborso accise sul gasolio
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