
Il 26 novembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Correttivo al Testo Unico FER – il decreto che regola i regimi amministrativi per impianti da fonti rinnovabili in Italia. Il provvedimento, che entrerà in vigore l’11 dicembre, introduce significative modifiche finalizzate a rendere più flessibile e aggiornato il quadro normativo per fotovoltaico, accumuli, “impianti ibridi” e altri progetti energetici.
Una delle principali novità riguarda l’ampliamento della nozione di “impianto”: la definizione di “revisione della potenza” ora include espressamente anche sistemi di accumulo ed eventuali elettrolizzatori collegati. Inoltre, ciò che è considerato “infrastruttura indispensabile” viene esteso, includendo non solo trasmissione e distribuzione, ma anche le opere di trasformazione dell’energia — un cambiamento che può facilitare il riconoscimento di molte opere connesse come necessarie.
Per quanto riguarda le procedure autorizzative, il Correttivo ridefinisce il ruolo dello Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella gestione dello SUER (Sportello Unico per le Energie Rinnovabili), anziché affidarlo al Ministero della Pubblica Amministrazione come previsto in origine. Vengono anche rivisti i criteri per chi opera sotto i regimi “attività libera” o “procedura abilitativa semplificata (PAS)”: ad esempio, gli impianti fotovoltaici flottanti (su specchi d’acqua) potranno rientrare in edilizia libera solo se sotto i 10 MW e con superficie bagnata occupata inferiore al 20%.
Il Correttivo chiarisce anche come devono essere gestite le autorizzazioni “uniche” (AU): in tali casi l’iter include la necessaria verifica ambientale (VIA o valutazione di incidenza) prima di concedere titolo, e fissa un termine massimo — 90 giorni — per le verifiche quando la VIA è richiesta. In più, vengono previste tempistiche accelerate per alcune operazioni: per le pompe di calore sotto i 50 MW e per revisioni di potenza con incrementi modesti (fino al 15%).
Tuttavia, non mancano le cautele. Qualora gli interventi ricadano su aree tutelate (paesaggistiche, culturalmente sensibili, a rischio idrogeologico, sismico o ambientale), anche un impianto altrimenti “libero” sarà soggetto alla procedura semplificata, con un iter più complesso.
Per il settore del fotovoltaico, e più in generale per le energie rinnovabili, il Correttivo viene visto come un passo avanti ma non privo di ambiguità: secondo Alleanza per il Fotovoltaico, la revisione potrebbe facilitare lo sviluppo — ma permangono “complessità procedurali e incertezze interpretative”, soprattutto sul perimetro di opere connesse e sulla connessione rete.
In sostanza, il Correttivo al TU FER rappresenta un tentativo di adattare la normativa italiana alle esigenze di un mercato energetico in rapida evoluzione, introducendo flessibilità, aggiornando definizioni e ampliando le situazioni di operatività. Ma — come spesso accade — il diavolo sta nei dettagli: l’efficacia di questo aggiornamento dipenderà in larga misura da come le autorità locali e gli operatori interpreteranno le nuove regole, e da quanto rapidamente il sistema autorizzativo riuscirà a tradursi in progetti reali.
Le novità introdotte dal Correttivo al Testo Unico FER avranno conseguenze molto concrete per chi progetta e installa impianti rinnovabili. Un’azienda agricola che voglia realizzare un impianto fotovoltaico galleggiante su un bacino irriguo, ad esempio, potrà oggi farlo con grande semplicità: se la potenza non supera i 10 MW e l’occupazione dello specchio d’acqua resta sotto il 20%, l’intervento rientra in edilizia libera. In passato, un impianto con le stesse caratteristiche sarebbe stato sottoposto a una procedura più lunga e complessa, spesso assimilata alla PAS.
Una semplificazione importante riguarda anche i sistemi di accumulo. Chi possiede un fotovoltaico già in funzione e decide di affiancargli una batteria può ora farlo senza affrontare un nuovo iter autorizzativo: l’accumulo viene considerato parte integrante della revisione di potenza e segue lo stesso regime dell’impianto originario. Significa meno incertezza e più rapidità, soprattutto per gli operatori che intendono migliorare l’efficienza e la stabilità dei propri impianti.
Il decreto alleggerisce le procedure anche nei casi di potenziamento limitato delle installazioni esistenti. Se l’aumento di potenza rimane entro il quindici per cento — come accade nel caso di un impianto da 12 MW che sale a 13,5 MW grazie alla sostituzione dei moduli — si applicano tempi più brevi e passaggi meno rigidi, salvo che l’impianto sorga in un’area paesaggisticamente o ambientalmente tutelata. È proprio in questi contesti sensibili che il Correttivo stabilisce una regola chiara: anche interventi che altrove sarebbero considerati liberi devono invece seguire la procedura abilitativa semplificata, con i necessari pareri di tutela.
Tra le innovazioni più rilevanti c’è poi l’inquadramento degli impianti complessi, come quelli che integrano fotovoltaico, sistemi di accumulo ed elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde. Le nuove definizioni consentono di trattare l’intero complesso come un unico impianto, evitando iter paralleli per ciascun componente e riconoscendo automaticamente molte opere accessorie come infrastrutture indispensabili.
Anche il settore delle pompe di calore beneficia di tempi più rapidi: gli impianti fino a 50 MW godono ora di un percorso autorizzativo snellito, con verifiche ambientali più rapide, favorendo l’elettrificazione dei distretti produttivi e lo sviluppo del teleriscaldamento rinnovabile.
Nel complesso, queste modifiche rendono il quadro più coerente e orientato alla rapidità, pur mantenendo attenzione alle aree sensibili. La reale efficacia del Correttivo dipenderà ora dalla capacità delle amministrazioni e degli operatori di interpretare in modo uniforme le nuove regole e di trasformare la semplificazione normativa in progetti concreti sul territorio.
