Il comunicato del 3 aprile risponde agli interrogativi posti dai contribuenti, professionisti e dalle associazioni.

Molti i quesiti posti in materia fiscale da parte dei contribuenti, professionisti e delle associazioni, in merito al Decreto Legge “Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Quesiti che trovano risposte nella Circolare n.8/E del 3 aprile 2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Con questa circolare, l’Agenzia fornisce delucidazioni impostando il documento in aree tematiche sulla base che caratterizza le singole previsioni fiscali che contiene il D.L..

La struttura della circolare
La decisione dell’Agenzia delle Entrate di impostare la circolare in cinque capitoli relativi alle diverse aree fiscali e, strutturandola sotto forma di domanda e risposta per facilitare la compressione e individuare il proprio campo di applicazione.

  1. Proroga e Sospensione termini per versamenti e altri adempimenti;
  2. Sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini procedimenti tributari;
  3. Misure specifiche a sostegno delle imprese;
  4. Misure specifiche a sostegno dei lavoratori;
  5. Altre disposizioni, chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Di seguito alcune delle risposte riportate per ogni capitolo esaminato dall’Agenzia.

Capitolo 1
Proroga e Sospensione termini per versamenti e altri adempimenti

  • Gruppo IVA – risposta 1.4:
    La sospensione prevista dall’art. 61, comma 3 che prevede «Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi» si applichi anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA.
    Ai fini della sospensione dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuti dal Gruppo Iva, sia sufficiente che i soggetti appartenenti allo stesso esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 61, sempreché l’ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo.

  • Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni – risposta 1.13:
    I ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    – nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
    – nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

    In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica). Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”.

    Gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di euro 400.000. I percepenti effettueranno il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

Capitolo 2
Sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini procedimenti tributari

  • Sospensione dei termini e invito black list – risposta 2.17:
    L’art. 67 del Decreto prevede, al comma 1, che «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori» non riguarda le attività degli uffici, bensì solo i termini relativi alle suddette attività.
    Pertanto, nell’ambito applicativo della sospensione non rientra il termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta.

Capitolo 3
Misure specifiche a sostegno delle imprese

  • Credito d’imposta per negozi e botteghe. Pagamento del canone pattuito – risposta 3.1:
    L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1.
    Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

Capitolo 4
Misure specifiche a sostegno dei lavoratori

  • Premio ai lavoratori dipendenti
    Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40 mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
    Inoltre, i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Capitolo 5
Altre disposizioni

  • Erogazioni liberali:
    A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate precisa che la deduzione non è parametrata al reddito.
    Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
  • Solidarietà alimentare:
    Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Ampia la panoramica dei temi che l’Agenzia delle Entrate decide di affrontare per far chiarezza agli interrogativi delle associazioni, dei contribuenti e dei professionisti sulle recenti misure fiscali determinate a fronteggiare all’emergenza Covid-19.

 

 

Fonte: L’Agenzia delle Entrate

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul D.L. “Cura Italia”

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