Il 1° ottobre 2020 entrerà in vigore il nuovo CCNL dei lavoratori domestici, che ha previsto delle importanti novità:

  1. Sparirà la tripartizione tra colf, badanti e babysitter, per cui questi lavoratori saranno considerati “assistenti Familiari” e saranno inquadrati in diversi livelli, a seconda della loro competenza e delle mansioni attribuite.
    La principale distinzione è tra coloro che si occupano della gestione della casa e coloro che invece assistono e quindi si prendono cura delle persone della famiglia.
  2. L’introduzione di una nuova figura professionale: “l’Assistente educatore formato”. Si tratta del lavoratore domestico qualificato che accudisce persone adulte o bambini affetti da disabilità o con problemi psichici o disturbi dell’apprendimento.
  3. La nuova intesa ha previsto alcuni aumenti salariali:
    • Aumento mensile di €12,00 (a partire dal 1° gennaio 2021) per il livello medio B SUPER;
    • Un’indennità (a partire dal 1° ottobre 2020), con un importo variabile da 100,00 a 116,00 euro in aggiunta alla retribuzione minima, per i lavoratori che assistono bambini fino al 6° anno di età o che si prendono cura di più di una persona non autosufficiente.
    • Ulteriore indennità, fino a € 10,00 mensili per i lavoratori in possesso della certificazione di qualità.
  4. Sono state previste delle agevolazioni per le famiglie che hanno a carico una persona non autosufficiente, che hanno bisogno o di assumere una seconda badante, che integri il lavoro della titolare nelle ore di riposo o che assumono una badante che svolge l’attività di assistenza notturna.
  5. Il nuovo CCNL ha previsto che i lavoratori domestici che hanno un contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno e un’anzianità di servizio di almeno sei mesi presso lo stesso datore, possono fruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
    Il monte ore annuo può aumentare a 64 ore qualora il lavoratore decidesse di frequentare i percorsi formativi, riconosciuti e finanziati dall’ente bilaterale di settore, EBINCOLF.
  6. Infine, è stato introdotto il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Per cui la lavoratrice domestica che è inserita in percorsi di protezione di questo tipo, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi.
    Tale periodo è computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio, per cui la lavoratrice, oltre ad essere coperta da un punto di vista contributivo, avrà il diritto a un’indennità che sarà corrisposta direttamente dall’INPS, previa presentazione della domanda all’istituto stesso.

Natalia Alifraco

Segretario Nazionale ASNALI-COLF

Colf, Badanti e Baby Sitter: dal primo ottobre entra in vigore il Nuovo CCNL.
Tag:         

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *